Brevetto unitario e Tribunale unificato

Brevetto unitario e Tribunale unificato dei brevetti

Nonostante in passato, in seno all’Unione Europea, vi siano stati tentativi di introdurre un brevetto comunitario (Convenzione di Lussemburgo del 1975, mai entrata in vigore), al momento questo tipo di brevetto non esiste. Allo stato attuale, quindi, non esistono brevetti comunitari. Esistono brevetti europei ottenibili con la procedura descritta nell’apposita sezione su questo sito.

Recentemente, però, alcuni paesi dell’UE si sono accordati per dar vita a una nuova procedura, che prenderà il nome di Brevetto Unitario, molto simile all’attuale brevetto europeo, ma con qualche sostanziale differenza.

Per capire meglio le differenze e le conseguenze dell’introduzione del brevetto unitario e del Tribunale unificato dei brevetti per il sistema brevettuale, si possono consultare le apposite sezioni di questo sito, scegliendo dal menù a sinistra.



Brevetto unitario: brevetto europeo con effetto unitario

Il brevetto unitario sarà un brevetto depositato e rilasciato dall’Ufficio Brevetti Europeo (European Patent Office EPO) che avrà effetto in alcuni degli stati dell’Unione Europea, ovvero i 25 stati che finora hanno ufficialmente aderito al nuovo sistema. Per sapere quali stati hanno aderito all’accordo sul brevetto unitario, puoi consultare l’elenco qui.

Non sarà necessario convalidare il brevetto unitario in ogni singola nazione d’interesse, come invece avviene ora per il brevetto europeo: alla concessione del brevetto unitario, questo sarà automaticamente valido nei paesi contraenti. Ovviamente, se d’interesse, il titolare del brevetto potrà convalidare il brevetto anche negli altri paesi non aderenti all’accordo sul brevetto unitario.

Giuridicamente il brevetto unitario avrà effetto nel territorio degli stati che hanno aderito al nuovo sistema come un singolo titolo di proprietà industriale, e non come un fascio o ventaglio di brevetti nazionali, al contrario di quanto è ora previsto con la tradizionale procedura europea.


Brevetto europeoBrevetto unitario
Deposito e concessioneUfficio europeo dei brevetti EPOUfficio europeo dei brevetti EPO
Stati coperti38 stati25 stati
Struttura legaleVentaglio di brevetti nazionali, ciascuno soggetto alla normativa nazionale. Possibilità di abbandonare il brevetto in singole nazioni di convalida.Singolo brevetto con valore unitario su tutto il territorio dei 25 stati aderenti. Il brevetto non può essere abbandonato in singole nazioni.
Regime linguisticoTraduzioni in alcune lingue nazionali ed elezione di un domiciliatario in ciascun paese di convalidaTraduzione in una lingua EU, e non serve eleggere un domiciliatario in ciascun paese
Tasse di mantenimento in vitaAnnuali, da pagare nazione per nazione al competente ufficio brevettiAnnuali, pagabili all’Ufficio Europeo dei Brevetti EPO
Durata20 anni20 anni


Procedure amministrative relative al brevetto unitario

Le procedure per il deposito e la prosecuzione delle domande di brevetto unitario rimarranno identiche a quelle già in essere per le domande di brevetto europeo. In pratica le domande di brevetto unitario verranno gestite dall’EPO (European Patent Office) esattamente come avviene attualmente per le domande di brevetto europeo.

In parole semplici, le domande di brevetto depositate all’EPO verranno gestite come sempre, e solo alla fine della procedura, quando il brevetto viene concesso, il titolare dovrà scegliere se avvalersi dell’effetto unitario, oppure no, e in questo secondo caso procedere con il sistema tradizionale del brevetto europeo.

La richiesta dell’effetto unitario deve avvenire nell’arco di un mese dal momento della pubblicazione di concessione del brevetto da parte dell‘EPO nell’apposito Registro dei Brevetti. La scelta del brevetto unitario non comporta rincari per il titolare.


Traduzioni

Il regime linguistico del nuovo brevetto unitario rimane invariato rispetto al regime a suo tempo scelto per l’attuale brevetto europeo fintantoché la domanda di brevetto è pendente all’EPO: l’inglese, il francese e il tedesco restano le tre lingue ufficiali dell’EPO. Quindi le domande di brevetto devono essere depositate in una di queste tre lingue. Alla concessione del brevetto, solo le relative rivendicazioni dovranno essere tradotte nelle altre due lingue.


Le differenze nel regime linguistico emergono dopo la concessione del brevetto. Se al termine della procedura di brevettazione di fronte all’EPO il titolare sceglie il sistema unitario, dovrà fornire la traduzione completa del brevetto in una qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione Europea, diversa da quella scelta per portare avanti la domanda di brevetto.

Per i titolari di brevetti residenti in uno degli stati la cui lingua ufficiale è diversa da quelle dell’EPO, è previsto un regime di compensazione economica, in forma di sconti sulle tasse, per effettuare le traduzioni.


Può un brevetto europeo esistente confluire nel sistema dei brevetti unitari?

I brevetti europei validi al momento dell’entrata in vigore del nuovo sistema brevettuale unificato potranno aderire al nuovo sistema solo se il brevetto in questione è stato convalidato in tutti i paesi d’interesse con le stesse rivendicazioni.
Indipendentemente dalle considerazioni di cui sopra, sia i brevetti unitari che i tradizionali brevetti europei ricadranno sotto la giurisdizione del nuovo Tribunale unificato dei brevetti, purché alla data di inizio delle attività da parte di questo nuovo tribunale non esistano provvedimenti giudiziari pendenti a livello nazionale e basati sul brevetto europeo che si intende far confluire nel nuovo sistema.


La giurisdizione del Tribunale unificato dei brevetti TUB

La nuova corte unificata dei brevetti, il c.d. Tribunale unificato dei brevetti TUB, avrà sotto la propria giurisdizione i brevetti unitari, i brevetti europei e i certificati di protezione supplementare con effetto diretto nei territori degli stati aderenti all’accordo.

Per un periodo di transizione i proprietari delle domande di brevetto europeo o di brevetti europei concessi potranno decidere di sottrarre i propri titoli alla giurisdizione della nuova corte, depositando presso l’EPO una richiesta di “opt-out” prima della scadenza del periodo di transizione, che al momento attuale è stimato in 7 anni.


Quando entrerà in vigore il Tribunale unificato dei brevetti?

L’accordo relativo il Tribunale unificato dei brevetti TUB deve essere ratificato da almeno 13 stati tra i 25 aderenti al nuovo sistema, e tra questi devono ratificare la Gran Bretagna, la Francia e la Germania. Al momento attuale (Aprile 2017) mancano le ratifiche da parte della Gran Bretagna e della Germania.

Lo stato del processo di ratifica da parte degli stati aderenti, in tempo reale, è riassunto qui. Di recente la Gran Bretagna ha confermato l’intento di ratificare l’accordo. Molti auspicano l’entrata in vigore del nuovo sistema verso la fine del 2017, inizio 2018.


Le annualità (i rinnovi) del brevetto unitario

Come base di calcolo per le tasse annuali di mantenimento in vita (annualità) dovute per il brevetto unitario è stato adottato l’approccio dei “True Top 4”, che, somma le tasse dovute per il mantenimento di un tradizionale brevetto europeo nei quattro paesi “leader” in Europa per numero di brevetti convalidati in un anno. Questi paesi sono: la Gran Bretagna, la Germania, la Francia e i Paesi Bassi.