Il D.L. n. 98/2011 ha introdotto (art. 23, commi 12-15) la possibilità di versare un’imposta sostitutiva per affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali che sono iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio di esercizio. Questa nuova modalità di affrancamento è possibile a condizione che le attività immateriali siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite e iscritte nel bilancio individuale, per effetto di operazioni straordinarie o traslative (come ad esempio, fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni d’azienda).
Ciò, in deroga ai principi generali che governano il sistema tributario italiano, che si basa, invece, sulla derivazione dell’imponibile fiscale dalle risultanze contabili del bilancio d’esercizio. In particolare, l’art. 23, comma 15 ha previsto che le modalità di attuazione del regime dell’imposta sostitutiva siano stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, il provvedimento emanato individua:
Le società di capitali, di persone e gli enti commerciali che optano per l’imposta sostitutiva devono versarla entro il 30 novembre 2011.