Con sentenza del 25.05.2012 (R.G. 14420/12), il Tribunale di Firenze ha sancito che il caching provider è responsabile per i contenuti illeciti pubblicati in un sito solo in due casi: se non si attiva per impedire l’accesso ad un contenuto su ordine dell’autorità giudiziaria oppure se non denuncia un contenuto illecito di cui è venuto a conoscenza.
Com’è noto, i provider si distinguono in:
“access provider” che esercita un’attività di mero trasporto delle informazioni senza partecipare in alcun modo all’attività di scelta del contenuto;
“caching provider” che svolge un’attività di memorizzazione temporanea delle informazioni che circolano in rete;
“hosting provider” che memorizza stabilmente le informazioni;
“content provider” che sceglie e carica i contenuti in rete.
Mentre il content provider è sempre responsabile dei contenuti che pubblica, il caching e l’hosting provider hanno una responsabilità più limitata perché non trattano le informazioni, ma sono tenuti a segnalare eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.