Durante l’incontro dell’ 11 Aprile 2014, il Consiglio dei Ministri ha reso noto che l’ufficio spagnolo brevetti e marchi (OEPM) ha pubblicato la bozza della nuova legge brevettuale spagnola.
Questa bozza è stata poi esaminata dalle Comunità Autonome della Spagna e dai relativi dipartimenti economici e ministeriali competenti e sono state prese in considerazione le proposte e i contributi pervenuti .
La bozza con le sue integrazioni è stata nuovamente sottoposta al Consiglio Economico e Sociale e al Consiglio Generale del Potere Giudiziario, in modo tale che questi enti possano esprimersi sulle modifiche apportate.
La bozza deve poi essere approvata dal Consiglio di Stato.
Tra i cambiamenti più significativi introdotti sono da segnalare i seguenti punti:
– l’eliminazione della procedura di concessione senza esame. Dopo l’approvazione della legge, sarà infatti obbligatorio un esame di merito prima della concessione della domanda;
– l’introduzione della procedura di opposizione dopo la concessione del brevetto. I terzi avranno il diritto di sollevare obiezioni entro 6 mesi dalla pubblicazione della concessione;
– l’eliminazione dei Certificati di Addizione;
– l’obbligo della ricerca d’anteriorità al momento del deposito della domanda, i cui risultati dovranno essere disponibili prima del termine per estendere la domanda stessa;
– la possibilità di annullare parzialmente la domanda seguendo la procedura di annullamento, offrendo la possibilità di stendere una nuova domanda che replichi alla obiezioni sollevate;
– l’opzione di depositare una domanda di brevetto spagnolo in qualsiasi lingua, con riserva sulla traduzione nella lingua nazionale, che dovrà essere depositata entro i due mesi successivi al deposito della domanda;
– per quanto riguarda i brevetti per modelli di utilità, viene eliminato il concetto di novità relativa o novità. Il parere di brevettabilità verrà emesso infatti seguendo i criteri utilizzati per i brevetti per invenzione, ovvero novità e altezza inventiva;
– il termine per l’opposizione ai modelli di utilità si estende da 2 a 4 mesi;
– diventerà possibile richiedere il deposito di modelli di utilità per i prodotti chimici, sostanze o composti;
– in caso di contraffazione di un modello di utilità, il titolare (parte Attrice) dovrà chiedere la ricerca d’anteriorità al OEPM.
– per le persone fisiche e le PMI è prevista una riduzione del 50% sulle tasse di deposito, sulla ricerca d’anteriorità, sulle tasse d’esame e sulle prime 3 annualità dovute.