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Marchio per la vendita al dettaglio di servizi

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 10 luglio 2014 (causa C-420/13), ha sancito che è ammissibile una domanda di registrazione di un marchio per un servizio di raggruppamento di servizi, a condizione che sia formulata con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli altri operatori economici di sapere quali servizi il richiedente intenda raggruppare e vendere. Ai sensi della decisione, l’articolo 2 della direttiva n. 2008/95 può essere interpretato nel senso che per “servizio” ai sensi di tale disposizione si intende anche la “vendita al dettaglio di servizi” e che i servizi offerti dal venditore “dettagliante” devono essere specificati quanto al loro contenuto, esattamente al pari dei prodotti distribuiti da un dettagliante. Per assolvere tale condizione è necessario che il richiedente la registrazione di un marchio per un servizio di raggruppamento di servizi designi questi ultimi con chiarezza e precisione sufficienti. Infatti, mancando un’identificazione sufficientemente chiara e precisa dei servizi che il richiedente intende selezionare e offrire al consumatore, può risultare difficile, se non impossibile, alle autorità competenti, effettuare un esame completo della domanda.

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