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Marchio tridimensionale e cubo di Rubik

Con sentenza del 25 novembre 2014 (causa T-450/09) il Tribunale dell’Unione europea ha sancito che la registrazione della forma del cubo di Rubik quale marchio comunitario è valida in quanto la rappresentazione grafica di tale cubo non comporta una soluzione tecnica che le impedisca di essere tutelata come marchio.

La pronuncia in esame chiude una controversia sorta a seguito della presentazione all’UAMI da parte della Seven Towns la domanda di registrazione come marchio comunitario tridimensionale della forma del cubo di Rubik per “puzzle a tre dimensioni”. Nel 2006 la società tedesca Simba Toy presentava richiesta di dichiarazione di nullità del marchio.

Nel 2008 la divisione di annullamento dell’UAMI respingeva la domanda di dichiarazione di nullità nella sua interezza. La pronuncia veniva confermata anche dalla seconda commissione di ricorso dell’UAMI .

La Simba Toys, a seguito di ciò, ha adito il Tribunale dell’Unione europea ma il Tribunale, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso della Simba Toys, sulla scorta dei seguenti argomenti:

La forma di un prodotto è un segno che può costituire un marchio. Nel caso del marchio comunitario, l’articolo 4 del regolamento 40/94 (ora articolo 4 del regolamento n. 207/2009) prevede che un marchio comunitario può essere costituito da tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, quali le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Tuttavia, l’articolo 7 (1) (e), (ii), del regolamento 40/94 prevede che i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico non sono registrati.

Secondo la giurisprudenza, tale disposizione vieta la registrazione di ogni forma costituita, nelle sue caratteristiche essenziali, dalla forma del prodotto tecnicamente causale e sufficiente al conseguimento del risultato tecnico prefissato, anche se questo risultato può essere ottenuto attraverso altre forme che utilizzano la stessa o un’altra soluzione tecnica (sentenza Lego rosso mattone, punto 27, UE). Nel caso di specie, la domanda di registrazione del marchio contestato contiene la rappresentazione grafica, da tre diversi punti di vista, di un cubo di cui ogni superficie ha una struttura a griglia formata da bordi neri dividendo la superficie in nove elementi quadrati uguali e disposti in una griglia di tre per tre. Quattro linee spesse nere, due delle quali sono poste orizzontalmente e le altre due in verticale, incrociate all’interno di ciascuna superficie di quel cubo. Tali diversi elementi conferiscono al marchio contestato l’aspetto di una gabbia nera. La commissione di ricorso ha ridotto le caratteristiche essenziali del marchio contestato alle linee orizzontali e verticali che separano i singoli elementi cubo l’uno dall’altro. Quindi, ha valutato se le caratteristiche essenziali di cui sopra del marchio, svolgono la funzione tecnica dei prodotti in questione.

Secondo il Tribunale, le linee nere spesse che fanno parte di tale struttura e che appaiono sulle tre rappresentazioni del cubo disegnando una griglia al loro interno non fanno alcuna allusione ad una capacità di rotazione degli elementi individuali del cubo e, dunque, non assolvono alcuna funzione tecnica.

Infatti, la capacità di rotazione delle bande verticali e orizzontali del cubo di Rubik non deriva né dalle linee nere né dalla struttura a griglia, bensì da un meccanismo interno del cubo che è invisibile sulle sue rappresentazioni grafiche. Di conseguenza, la registrazione della forma del cubo di Rubik quale marchio comunitario non può essere negata per il motivo che essa incorpora una funzione tecnica.

Il Tribunale ha rilevato, inoltre, che il marchio in questione non consente al suo titolare di vietare a terzi di commercializzare tutti i tipi di puzzle a tre dimensioni aventi una capacità di rotazione, dal momento che il monopolio di commercializzazione del titolare si limita ai puzzle a tre dimensioni aventi la forma di un cubo e sulle cui facce sia apposta una struttura a griglia.

Infine, il Tribunale ha ritenuto che la struttura cubica a griglia si distingua in misura considerevole dalle rappresentazioni di altri puzzle a tre dimensioni disponibili sul mercato. Tale struttura è pertanto dotata di un carattere distintivo che consente ai consumatori d’indentificare il produttore del bene per il quale il marchio è stato registrato.

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