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GUCCI CONTRO GUESS: LA CORTE D’APPELLO RIFORMA IL VERDETTO DI PRIMO GRADO

Con sentenza n. 3308 del 15 settembre 2014, la Corte d’appello di Milano ha accolto parzialmente l’appello proposto da GUCCI contro il brand americano GUESS, riformando in parte la sentenza di primo grado che aveva assolto GUESS dall’accusa di contraffazione dei suoi numerosi marchi e di concorrenza sleale. La Corte, infatti, ha ritenuto GUESS INC. e GUESS ITALIA SRL responsabili del compimento di atti di concorrenza sleale a danno delle appellanti principali e le ha condannate a risarcire a GUCCI il danno conseguente la condotta anticoncorrenziale, da quantificarsi nel prosieguo del giudizio.

La Corte, quindi, ha rigettato l’appello in merito alla contraffazione dei marchi di GUCCI da parte di GUESS, confermando quanto deciso dal Tribunale di primo grado, ma ha ritenuto sussistenti le fattispecie di imitazione servile, per agganciamento e parassitaria contestate. Nel nostro ordinamento l’illecito di concorrenza sleale individua molteplici forme di comportamento imprenditoriale scorretto. Tra queste rientra anche la costante tensione imitativa dei prodotti e delle attività di un concorrente, che si manifesta in atti che, se presi singolarmente, non integrano la contraffazione, ma nella reiterazione nel tempo integrano una violazione dei principi della correttezza professionale.

Nel caso specifico la Corte d’appello ha rilevato che, in tutti i casi sottoposti alla sua attenzione, GUESS ha presentato sul mercato prodotti che richiamavano molto – per forma, tonalità. materiale, scelte grafiche o decorative, o, ancora, per la combinazione di questi elementi insieme – le scelte stilistiche delle collezioni di GUCCI di poco precedenti, attuando una sorta di sistematico e massiccio sfruttamento dell’iniziativa e della creatività altrui. In tale senso, a giudizio della Corte, GUESS è responsabile della condotta parassitaria prevista dall’art. 2598.n. 3, cod. civ..

Quanto alla dannosità della condotta parassitaria, la Corte ne presume facilmente la sussistenza, quanto meno sotto il profilo dello sviamento della clientela. La decisione in esame sarà certamente soggetta ad un’ulteriore impugnazione alla Corte di Cassazione. Nelle more la Corte d’Appello dovrà ora stabilire l’importo dei danni da assegnare a Gucci.

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