DEF 2015 – Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
16 ottobre 2014
Gucci contro Guess: la corte d’appello riforma il verdetto di primo grado
22 ottobre 2014

Marchi tridimensionali: forme funzionali e/o che danno valore al prodotto

Con sentenza del 18 settembre 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-205/13) ha sancito che “la registrazione come marchio delle forme imposte dalla funzione del prodotto, nonché delle forme che possano conferire differenti valori sostanziali ad un prodotto dotato di più caratteristiche, può essere esclusa in forza del diritto dell’Unione Europea. Il fatto di riservare siffatte forme a beneficio di un solo operatore economico conferirebbe un monopolio sulle caratteristiche essenziali dei prodotti, il che comprometterebbe l’obiettivo della tutela dei marchi”.

La sentenza non è del tutto esaustiva in quanto rinvia comunque all’accertamento caso per caso di tutte le circostanze che rilevano ai fini della valutazione dell’impedimento.

La decisione riguarda la nota sedia per bambini “Tripp Trapp”, in relazione alla quale l’azienda produttrice ha chiesto la registrazione come marchio tridimensionale. La Corte si è espressa in merito alla portata dei due impedimenti alla registrazione formulati nel disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 89/104/CEE il quale vieta la registrazione del segno costituito esclusivamente dalla forma “imposta dalla natura stessa del prodotto” o dalla forma “che dà un valore sostanziale al prodotto”. A parere della Corte: – la nozione di “forma imposta dalla natura stessa del prodotto” comporta che le forme le cui caratteristiche essenziali sono inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di tale prodotto devono, in linea di principio, essere escluse dalla registrazione”.

tripp-trapp

Si tratta di caratteristiche essenziali che il consumatore potrà ricercare nei prodotti concorrenti, dato che questi ultimi mirano a svolgere una funzione identica o simile. – la nozione di “forme che danno un valore sostanziale al prodotto” non può essere limitata alla forma di prodotti aventi esclusivamente un valore artistico o ornamentale, con il rischio di non ricomprendere i prodotti che abbiano, oltre a un elemento estetico importante, caratteristiche funzionali essenziali. La Corte ha stabilito anche che gli impedimenti di cui sopra hanno natura autonoma e possono applicarsi indipendentemente l’uno dall’altro. Si tratta ora di capire come l’UAMI recepirà tale sentenza nelle decisioni che andrà ad emettere.

Comments are closed.