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Pubblicazione su un sito web di una fotografia già accessibile al pubblico della rete senza autorizzazione dell’autore

La messa in rete di una fotografia liberamente accessibile su un altro sito internet (con l’autorizzazione dell’autore) su un sito internet necessita di una nuova autorizzazione da parte di tale autore.

Con la Pubblicazione, infatti, la fotografia viene messa a disposizione di un pubblico nuovo. A tale conclusione è giunta la Corte di Giustizia con la sentenza del 7 agosto 2018 (C-161/17).

Nel caso di specie, un fotografo professionista ha contestato la pubblicazione sul sito internet di una scuola di una relazione redatta da un’alunna che conteneva una fotografia da lui scattata e disponibile online su un diverso sito. In calce all’immagine, tratta da un portale, l’alunna aveva inserito il riferimento a tale sito internet, nel quale però non era in alcun modo indicato l’autore della fotografia.

Il fotografo ha sostenuto di avere concesso un semplice diritto d’uso della fotografia ai gestori del portale, pertanto, la presenza dell’immagine sul sito internet della scuola, avrebbe leso i suoi diritti d’autore.

Il tribunale di prima istanza ha accolto parzialmente il ricorso, condannando la scuola alla rimozione della fotografia, nonché al pagamento di 300 euro, oltre interessi. La sentenza è stata appellata ma anche il giudice del rinvio ha ritenuto che di poter qualificare la pubblicazione come una “comunicazione al pubblico”, nello specifico ad un pubblico diverso, priva di autorizzazione. Diverso sarebbe stato se la scuola avesse pubblicato un link al sito originario.

A parere del giudice del rinvio la circostanza per la quale la fotografia non sia stata utilizzata a fini di lucro tramite la pubblicazione sul sito internet della scuola era irrilevante.

Con la sentenza in esame, la Corte di Giustizia – investita del caso – ha confermato la decisione del giudice del rinvio, così motivando la propria decisione:

Innanzitutto, la Corte ricorda che una fotografia può essere protetta dal diritto d’autore alla condizione (che spetta al giudice nazionale verificare) che essa costituisca una creazione intellettuale dell’autore, che ne rifletta la personalità e si manifesti attraverso le scelte libere e creative di quest’ultimo nella realizzazione di tale fotografia.

Inoltre, la Corte constata che, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste, in termini tassativi, dalla direttiva, qualsivoglia utilizzazione di un’opera effettuata da un terzo in assenza del previo consenso dell’autore deve essere considerata lesiva dei diritti dell’autore di detta opera. Infatti, la direttiva mira ad instaurare un livello elevato di protezione a favore degli autori, al fine di consentire loro di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico.

Nella fattispecie, la messa in rete su un sito internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito internet (la fotografia era stata copiata, tra i due caricamenti in rete, su un server privato), deve essere qualificata come “messa a disposizione” e, di conseguenza, come “atto di comunicazione”. Siffatta messa in rete dà la possibilità ai visitatori del sito internet sul quale tale messa in rete è effettuata (nella fattispecie, il sito internet della scuola) di avere accesso a detta fotografia su tale sito internet.

Inoltre, la messa in rete di un’opera protetta dal diritto d’autore su un sito internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, nelle circostanze come quelle di cui trattasi, deve essere qualificata come messa a disposizione di un pubblico nuovo.

Invero, in dette circostanze, il pubblico preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione della sua opera sul sito internet sul quale quest’ultima è stata inizialmente pubblicata è costituito dai soli utilizzatori di detto sito, e non dagli utilizzatori del sito internet sul quale l’opera è stata successivamente messa in rete senza l’autorizzazione di detto titolare, né dagli altri internauti.

A tale riguardo, la Corte rileva che siffatta messa in rete va distinta dalla messa a disposizione di opere protette tramite un collegamento cliccabile che rimanda ad un altro sito internet sul quale la comunicazione iniziale è stata effettuata.

Infatti, a differenza dei collegamenti ipertestuali che contribuiscono al buon funzionamento di internet, la messa in rete su un sito internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore di un’opera precedentemente comunicata su un altro sito internet con l’accordo di detto titolare non contribuisce, nella stessa misura, a siffatto obiettivo.

Infine, la Corte sottolinea che è ininfluente il fatto che il titolare del diritto d’autore non abbia posto restrizioni alle possibilità di utilizzo della fotografia da parte degli internauti, come nella fattispecie.

Pertanto, ri-pubblicare nel proprio sito fotografie scaricate da altri siti, in assenza di specifica autorizzazione, costituisce illecito anche se ciò non viene effettuato per fini di lucro.

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