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Registrabilità marchi di colore puro

Con la sentenza 19 giugno 2014 (cause riunite C 217/13 e C 218/13 – Sparkassen bank -Oberbank – Banco Santander SA), la Corte di Giustizia ha deciso sulle domande di pronuncia pregiudiziale relative all’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva n. 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008.

Nello specifico, Sparkassen bank aveva contestato a Oberbank e Banco Santander l’utilizzo dello stesso identico colore rosso, dalla stessa utilizzato e registrato. La Corte, alla quale si sono rivolti i giudici tedeschi, si è soffermata, pertanto, ad esaminare il problema se la registrazione di un marchio di colore senza contorni possa acquisire successivamente carattere distintivo mediante l’uso, posto che nella direttiva n. 2008/95/CE si afferma che: – possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; – sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo e – un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione se prima della domanda di registrazione o a seguito dell’uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo.

La Corte di Giustizia ha sancito che la norma deve essere interpretata nel senso che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità riguardante un marchio privo di carattere distintivo intrinseco, occorre esaminare, al fine di valutare se tale marchio abbia acquisito carattere distintivo con l’uso, se tale carattere sia stato acquisito prima della data di deposito della domanda di registrazione di detto marchio.

Al riguardo è irrilevante che il titolare del marchio contestato faccia valere che quest’ultimo ha acquisito comunque carattere distintivo con l’uso successivamente al deposito della domanda di registrazione, ma prima della registrazione del marchio stesso. Il carattere distintivo, quindi, deve essere accertato al deposito della domanda.

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