Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate sul Patent Box
1 dicembre 2015
ricorso alla decisione dellUfficio Italiano dei Brevetti e Marchi di rigetto della richiesta di ricalcolo del termine
Commissione dei ricorsi 18/02/2016, n. 11
19 febbraio 2016

Nuovo regolamento sul marchio dell’Unione Europea

Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato il Regolamento UE 2015/2424 che andrà a modificare il Regolamento CE 207/2009 in materia di marchio comunitario.

A partire dal 23 Marzo 2016 entreranno in vigore le modifiche apportate in materia di marchio comunitario, atte a semplificare le procedure di registrazione e ad aumentare la certezza del diritto. I Regolamenti UE godono di portata diretta, ovvero sono una fonte self-executing che non necessita di recepimento da parte dei singoli Stati Nazionali, ma è obbligatoria e direttamente applicabile in ciascuno stato membro.

Di seguito le novità più rilevanti:

– il marchio comunitario cambierà nome in Marchio dell’Unione Europea e, conseguentemente, ogni riferimento alla Comunità Europea andrà sostituito con Unione Europea

– allo stesso modo, anche, l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Europeo (OAMI) prenderà il nome di Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO)

– sarà operata una revisione e modifica delle tasse di domanda e rinnovo dei marchi.

Non sarà più presente, infatti, il costo unico di deposito della domanda di registrazione comprensivo di 3 classi. Le nuove tariffe prevedono una nuova tassa per ciascuna classe aggiuntiva oltre la prima.

Lo scopo è quello di sgravare i costi alle domande che rivendichino una sola classe, ma soprattutto di ridurre il numero di domande composte da più di una classe più per convenienza economica che non per strategia difensiva o effettiva essenzialità del richiedente.

Allo stesso modo verranno modificati i costi di rinnovo.

La seguente tabella aiuterà a meglio comprendere le modifiche apportate:

MC (Vecchio sistema) MUE (Nuovo sistema)
Tasse di deposito 900 (3 classi) 850 (1 classe)
Tassa 2° classe 50
3° classe 150
4° classe e seguenti 150 150
Tasse di rinnovo 1350 (3 classi) 850 (1 classe)
Tassa 2° classe 50
3° classe 150
4° classe e seguenti 400 150

 

– sarà introdotto un solido quadro giuridico per migliorare la cooperazione tra Uffici nazionali e EUIPO – già UAMI – (attuazione di norme e prassi comuni, banche dati comuni, condivisione di dati e scambio di competenze)

– verrà richiesta maggiore specificità nell’indicazione delle classificazioni rivendicate. In tal senso sarà concesso ai soggetti titolari di marchi depositati tra il 1970 ed il 2012 che abbiano rivendicato l’intera classe merceologica, o abbiano indicato il titolo della classe stessa, di regolarizzare tale classificazione riducendola o meglio precisandola in ordine all’attività oggettivamente svolta entro il Marzo 2016

– pur non avendo subito variazioni il Procedimento di presentazione ed esame di Opposizioni e Ricorsi, alcune novità sono state comunque introdotte. Anche i titolari di Denominazione di Origine o Indicazione geografica avranno la possibilità di presentare opposizione alla registrazione di marchio dell’Unione Europea. Il termine di tre mesi per proporre Opposizione avverso una registrazione internazionale che designa l’UE inizierà ora a decorrere trascorso un mese dalla pubblicazione del marchio. I Ricorsi andranno presentati avanti il Tribunale e non più avanti la Corte di Giustizia (i termini restano invariati)

Altre novità, di seguito indicate, entreranno in vigore trascorsi 21 mesi dalla pubblicazione del Regolamento (Dicembre 2015), poiché richiedono l’attuazione attraverso il diritto interno:

– verrà eliminato il requisito della rappresentazione grafica, richiesto dall’art. 4 RMC, per il deposito dei marchi. Pertanto dal Settembre 2017 i marchi potranno essere rappresentati in qualsiasi forma, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva

– verranno introdotti i Marchi di Certificazione dell’Unione Europea che consentiranno “ad un istituto o organismo di certificazione di permettere ai partecipanti al sistema di certificazione di usare il marchio d’impresa come segno per i prodotti o i servizi che soddisfano i requisiti di certificazione” (articolo 74 ter RMUE).

I marchi comunitari fino ad ora depositati verranno automaticamente convertiti in marchi dell’Unione Europea dall’Ufficio (EUIPO) stesso.

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