La Suprema Corte, nell’ambito di controversia tra inventore e titolare di un brevetto avente ad oggetto la proprietà del brevetto ha ribadito il seguente principio di diritto.
Nei contratti a forma libera – come quelli aventi ad oggetto la cessione di brevetti e/o diritti a richiedere brevetti – incombe comunque su colui che invoca l’esistenza e la vincolatività della cessione l’onere di provare, anche mediante presunzioni la cui validità deve essere valutata dal giudice del merito, l’avvenuto perfezionamento dell’atto.
Pertanto, se la cessione non è avvenuta a mezzo di un contratto debitamente sottoscritto ma a mezzo di comportamenti concludenti, gli elementi assunti a fonte di prova presuntiva – uno o più – devono necessariamente rivestire, a norma dell’art. 2729 cod. civ., i caratteri della gravità e della precisione, e – nel caso di concorso di più elementi presuntivi – anche di quello della «concordanza».
Ciò conferma che è sempre meglio utilizzare la forma scritta per le cessioni di brevetti e/o diritti su brevetti.
Il commento a cura dell’avv. Fulvia Sangiacomo