Marchio dell’Unione Europea

Registrare un marchio dell'Unione Europea (MUE, marchio europeo o comunitario)

A marzo del 2016 è entrato in vigore il regolamento sul marchio dell'Unione Europea che ha modificato il regolamento sul marchio comunitario. È cambiato anche il nome dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) sostituito ufficialmente da EUIPO, European Intellectual Property Office (Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale). Allo stesso tempo il marchio comunitario è diventato il marchio dell'Unione Europea (MUE).

Con un'unica domanda di registrazione si può ottenere tutela giuridica del proprio marchio per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Quindi, il marchio dell'Unione Europea (MUE) ha portata sovra-nazionale e conferisce al titolare un diritto esclusivo nei 27 stati e si estende automaticamente a ogni nuovo membro dell'UE. A differenza della registrazione internazionale (che è un fascio di marchi nazionali), il MUE è un marchio unico valido per tutti i paesi dell'UE ed è, dunque, impossibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni stati membri. La domanda di registrazione deve essere fatta pervenire all' Ufficio per l'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), ad Alicante (Spagna).

Nessuno è obbligato a farsi assistere da un mandatario per il deposito di un marchio UE. Spesso, però, chi procede da solo sottovaluta l’importanza della definizione di una corretta strategia di deposito, volta a ridurre i rischi di contestazione, rendere il marchio proteggibile al meglio ed agevolare la sua estensione all’estero, con ottimizzazione di costi.

Infine, anche la scelta dei prodotti e/o sevizi da tutelare non è così immediata come sembra, e varia a seconda del tipo di business e delle prospettive del titolare, posto che esistono anche depositi “difensivi”. In caso di successiva estensione all’estero poi, una classificazione non del tutto corretta può comportare rifiuti o costi aggiuntivi.

Per tutte queste ragioni è sempre consigliabile affidarsi ad uno studio di consulenza come BIESSE per definire a monte la migliore strategia di registrazione del proprio marchio, perché è meglio spendere qualcosa all’inizio e partire con il piede giusto piuttosto che trovarsi successivamente a sostenere i costi di contenziosi e/o opposizioni e/o nullità del proprio marchio.

Il MUE può essere registrato dalle persone fisiche aventi la cittadinanza o il domicilio in uno stato membro dell'UE; dalle persone giuridiche aventi la propria sede o una stabile organizzazione in uno stato membro dell'UE.

Paesi del MUE

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

Procedura di registrazione di un marchio dell'UE (MUE)

La domanda per la registrazione di un MUE deve essere presentata in due lingue, una delle quali deve essere scelta tra le lingue ufficiali dell'Unione Europea (italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo). Quindi, se la domanda di registrazione è presentata in italiano, si può scegliere la seconda lingua della domanda tra le rimanenti quattro lingue ufficiali (francese, inglese, tedesco e spagnolo).

Normalmente la procedura standard di registrazione di un marchio si articola attraverso quattro fasi:

  • deposito domanda;
  • esame (solo formale);
  • pubblicazione;
  • registrazione;
  • in caso di rifiuto (provvisorio o parziale) o di contestazione da parte di terzi (opposizione) si possono aprire eventuali fasi c.d. di replica, ricorso o opposizione.
  • Le registrazioni UE dei marchi sono concesse senza esame preventivo di anteriorità; sono pertanto sempre soggette al rischio di eventuali opposizioni e/o azioni di nullità da parte di terzi, in quanto l’esistenza di marchi, design, copyright, nomi a dominio, ditte e/o denominazioni societarie antecedenti identici o similari, usati o depositati per prodotti identici o similari, possono invalidare la registrazione e/o l’uso di un marchio successivo.

    La registrazione di un marchio, inoltre, può essere rifiutata qualora il marchio sia ritenuto privo di capacità distintiva ovvero consista esclusivamente in diciture o loghi divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, oppure sia costituito esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono (tipologia, destinazione, qualità, ecc.). Rifiuti possono fondarsi anche sull’illiceità e/o sull’interferenza con altri istituti, quali le norme che disciplinano DOC, IGP, ecc.

    Nel caso in cui una domanda di marchio dell'Unione europea venga rifiutata o annullata, è possibile chiederne la conversione in singole domande nazionali nei Paesi in cui non risultano impedimenti alla sua registrazione. In questo caso, ai fini della novità del marchio, fa fede la data del deposito europeo o dell'eventuale priorità rivendicata.

    Il marchio dell'Unione europea è valido per dieci anni e può essere rinnovato indefinitamente per ulteriori periodi di dieci anni. Infine, dal momento che l’EUIPO non effettua esame di anteriorità, è consigliabile attivare un servizio di sorveglianza sul proprio marchio, al fine di intervenire tempestivamente in caso di depositi successivi di marchi confondibili.

    Procedura di registrazione di un MUE

    Quanto costa depositare un marchio dell'UE

    Per depositare una domanda di registrazione di un MUE si deve versare all'EUIPO la tassa di deposito, che dipende dal numero delle classi.

      Alle tasse di deposito sono da aggiungere gli onorari di un avvocato o di un mandatario marchi per i servizi di consulenza che possono comprendere:

      • l’analisi preliminare di registrabilità del marchio
      • la ricerca e la valutazione delle anteriorità
      • la selezione delle classi dei servizi e/o prodotti per i quali si intende registrare il marchio
      • la definizione dell’ambito territoriale di tutela
      • le attività di deposito e caricamento nel sistema di gestione delle scadenze
      • la risposta alle eventuali obiezioni da parte dell'ufficio al momento della registrazione
      • l’assistenza in caso di opposizioni o azioni di nullità
      • la stesura di accordi di coesistenza