Sorveglianze doganali

Servizio di sorveglianze e sequestri doganali

Biesse S.r.l. affianca i propri clienti nella richiesta di attività di sorveglianza e intervento doganale. La richiesta d'intervento dell'autorità doganale per merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale può essere presentata sia in ambito nazionale che in ambito europeo (EU).

Nelle fasi di sequestro e blocco delle merci intercettate i nostri professionisti possono intervenire per coadiuvare gli agenti della dogana nella valutazione della contraffazione.

Il 29 giugno 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento N. 608/2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali. Il nuovo regolamento introduce modifiche mirate a fornire una protezione più efficace ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, a vantaggio dei consumatori, ai quali perverranno prodotti affidabili e di alta qualità.

In particolare il nuovo regolamento:

  • allarga la lista dei diritti di proprietà intellettuale tutelabili: le autorità doganali potranno intervenire anche in presenza di violazioni relative a denominazioni commerciali protette, topografie di prodotti a semiconduttori, modelli di utilità e dispositivi progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di misure tecnologiche;
  • istituisce una banca dati centrale per la raccolta di tutte le decisioni relative all'accoglimento, alla proroga o alla sospensione delle domande di intervento.

Quali sono i diritti protetti con lo strumento della sorveglianza doganale

I diritti di proprietà intellettuale protetti ai sensi del Regolamento UE n. 608/2013 sono:

  • Marchi;
  • Disegni e modelli;
  • Diritti d'autore e altri diritti connessi;
  • Indicazioni geografiche;
  • Brevetti;
  • Certificati complementari di protezione per i medicinali e per i prodotti fitosanitari;
  • Privative vegetali;
  • Topografie di prodotti a semiconduttori;
  • Modelli di utilità (novità introdotta dal nuovo regolamento);
  • Denominazione commerciale (novità introdotta dal nuovo regolamento).

Quando la dogana può intervenire con un eventuale sequestro doganale

L'intervento della dogana ai sensi del Regolamento n. 608/2013 è previsto per:

  • le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica per l'esportazione o la riesportazione;
  • le merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell'Unione;
  • le merci vincolate a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento n.608/2013:

  • le merci immesse in libera pratica nell'ambito del regime della destinazione particolare;
  • le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che siano prive di carattere commerciale;
  • le merci fabbricate con il consenso del titolare del diritto e quelle la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata da un titolare del diritto a produrne un certo quantitativo, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto; siamo nel campo – rispettivamente - del c.d. "commercio parallelo"(considerando 6), cioè di diritti di proprietà intellettuale, per i quali non si è verificato l'"esaurimento del diritto", e dei c.d. overruns o eccedenze - art.1.5.

Merce contraffatta nelle piccole spedizioni

Si tratta di una spedizione postale o a mezzo corriere espresso che comprende fino a tre unità oppure che ha un peso lordo inferiore a 2 kg.
Per "unità", se disimballata, si intendono le merci della nomenclatura combinata classificate secondo l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune o, se imballata, l'imballaggio di tali merci destinato ad essere venduto al dettaglio al consumatore finale. La procedura prevede che il richiedente ne faccia esplicita richiesta nella domanda di intervento - casella 10 del formulario - e accetti di sostenere i costi per la distruzione delle merci.

La distruzione delle merci oggetto di piccole spedizioni sospettate di essere contraffatte o usurpative, secondo le condizioni previste agli artt. 25 e 26, può avvenire solo per le merci contraffatte e piratate, non deperibili e che sono coperte da una decisione di accoglimento di una domanda di intervento.

Questa procedura è incompatibile con il sistema processuale penalistico nazionale che non consente l'immediata distruzione dei beni prima che l'Autorità giudiziaria abbia accertato il reato.

Procedura ex-officio

La domanda di intervento per questa procedura presentata alle autorità doganali dopo la notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci può essere solo nazionale e deve essere presentata entro 4 giorni lavorativi dalla notifica della sospensione o del blocco. La procedura non è consentita per le merci deperibili.

Banca dati COPIS

Dal 1° gennaio 2014 gli SM dovranno inserire - in formato elettronico - tutte le informazioni contenute nelle istanze presentate ai servizi doganali competenti nella nuova banca dati centrale COPIS. I dati - tranne quelli che il titolare indica come "riservati" - vengono trasmessi automaticamente a tutti gli SM e alla Commissione.